Oggi è nuovamente conveniente realizzare impianti fotovoltaici in Grid-parity, grazie anche al super-ammortamento fiscale.
Il super-ammortamento fotovoltaico +140%, applicabile ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, permette di ammortizzare fiscalmente ai fini delle imposte sul reddito (con esclusione IRAP), il costo di acquisto dei beni strumentali alla funzionalità dell’impresa incrementato del 40%, compreso il costo per l'acquisto di un impianto fotovoltaico.
Si realizza dunque un vantaggio fiscale, derivante dalla deduzione aumentata che riduce la base imponibile su cui calcolare le imposte dell’esercizio dell’impresa, in cui viene inglobato l’esercizio fotovoltaico.
In riferimento alla redditività dell’investimento, grazie al super-ammortamento fotovoltaico, si riduce il tempo di rientro dell’investimento di circa 1 anno, ed aumenta il Tasso Interno di Rendimento di 1 punto percentuale.
In termini equivalenti di effetto sugli economics, è come se venisse erogata per 5 anni una tariffa incentivante di 2,45 c€/kWh.
E' possibile valutare gli effetti del super-ammortamento fiscale sulla redditività di un investimento fotovoltaico, utilizzando il software gratuito Simulare_13.6 che può essere scaricato dall'area Download.
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) estende l’operatività del super-ammortamento (140%) agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR.
Tali investimenti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
- il relativo ordine di fornitura risulti accettato;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento rispetto al costo di acquisizione.
Solo al verificarsi di entrambe le condizioni sopra riportate risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018 (comma 8 dell’articolo 1 legge di bilancio 2017).
Beneficiari del super-ammortamento strumentale sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. (articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, viene precisato che la disposizione sul super ammortamento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR. La maggiorazione si applica anche in relazione alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Si rammenta, infine, che, l’applicazione della disciplina sul super ammortamento riguarda soltanto le imposte sui redditi, e non produce effetti ai fini dell’IRAP.
In relazione al super-ammortamento degli impianti fotovoltaici, per prima cosa si osserva che le disposizioni sul super ammortamento consentono di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, quote ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40 per cento, escludendo dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.
I costi sostenuti per la realizzazione di una centrale fotovoltaica sono costituiti:
- dal costo delle componenti impiantistiche della centrale vera e propria (moduli fotovoltaici, inverter, componentistica elettrica, sistemi di ancoraggio) iscritte alla voce “Impianti e Macchinari”, con ammortamento civilistico con aliquota del 9% in quanto qualificate “beni mobili”;
- dal costo delle componenti immobiliari della centrale medesima, iscritte alla voce “Fabbricati” con ammortamento civilistico, con aliquota del 4% in quanto qualificate “beni immobili”.
In base alle diverse Circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 36/E 2013, n. 2/E del 2016, n. 27/E 2016, ecc) ed , in particolare, all’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015 sui cosiddetti “imbullonati”, sono considerate componenti immobiliari di una centrale fotovoltaica, quindi oggetto di accatastamento con propria rendita catastale, i cui costi sono esclusi dal super ammortamento:
- per gli impianti fotovoltaici a terra, il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare;
- per gli impianti fotovoltaici su edifici, i pannelli se i pannelli sono integrati nella struttura costituendone copertura o parete costruttiva dello stesso, nonché gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione;
A dette componenti qualificate come “immobiliari” si applica l’ammortamento con l’aliquota del 4%.
Ai costi, invece, delle componenti impiantistiche della stessa centrale fotovoltaica, risultando applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla Circolare n. 36/E del 2013, in quanto considerate beni “mobili”, si applicherà il super ammortamento.
In conclusione i contribuenti potranno quindi fruire del super-ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).